Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52), entro il 32° giorno antecedente la data di votazione , quindi entro l'11 maggio 2022, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
Come esprimere l’opzione:
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Imperia che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:
compilare in ogni sua parte l’apposito modulo allegato in cui devono essere contenute:
l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01;
allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE MODULO:
Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Imperia in uno dei seguenti modi:
posta ordinaria: Comune di Imperia – Viale Matteotti, 157 – 18100 Imperia;
posta elettronica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
posta elettronica certificata (pec): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
recapitata a mano anche da persona diversa dell’interessato.
NOTA BENE:
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.
Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (forze armate e forze di polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all’intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Riferimenti:
Ufficio elettorale - Comune di Imperia
Viale Matteotti, 157 – 18100 IMPERIA
Telefono 0183/701232/286/632
Orario da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30,
lunedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Puglia
Referente amministrativo: dott.ssa Roberta Franchini
Allegato: referendum-2022-modello-opzione_0 pdf - 649.79 Kb